Diagnosi energetica obbligatoria nella Pubblica Amministrazione
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Diagnosi energetica obbligatoria nella Pubblica Amministrazione
La Diagnosi Energetica rappresenta un obbligo, non solo nelle grandi aziende, ma anche nella Pubblica Amministrazione; nello specifico: con il D.Lgs 115/2008 l’obbligo di diagnosi energetiche è stato allargato agli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.
Perché la diagnosi è obbligatoria per gli edifici pubblici?
La trasformazione di un sistema edificio-impianto pubblico in una realtà ad alte prestazioni energetiche, attraverso l’adozione di tecnologie per il miglioramento dell’efficienza energetica, non può prescindere da un’accurata analisi dello status quo del sistema edificio-impianto. Questo al fine di individuare gli interventi più opportuni sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnici, anche e soprattutto attraverso il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.
Analisi
La fase di analisi risulta esplicitata in numerosi passaggi, dalla costruzione dell’inventario energetico al calcolo degli indicatori di prestazione energetica, dall'individuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica all'implementazione delle simulazioni del comportamento del sistema edificio-impianto fino all'analisi costi-benefici.
Intervento
La diagnosi si configura come una procedura che, dalla conoscenza del profilo di consumo energetico dell’edificio pubblico, perviene all’individuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica accompagnati da una valutazione degli investimenti, che consente una classificazione degli stessi in ordine di priorità decrescente.
Le sanzioni
Quali sono i rischi per gli inadempienti?
L’articolo 16 del decreto sottolinea le sanzioni per le imprese inadempienti, specificando che la multa varia dai 4.000 ai 40.000 euro. Anche per le diagnosi incomplete o non conformi inviate all’ENEA, viene applicata una sanzione tra i 2.000 ed i 20.000 euro. Le sanzioni vengono applicate all’azienda e non al singolo sito produttivo.
I controlli sulle diagnosi vengono svolti annualmente dall’ENEA su almeno il 3% delle diagnosi inviate e sul 100% delle diagnosi realizzate. C’è inoltre la possibilità che le verifiche vengano effettuate in loco, direttamente nell’azienda interessata. La sanzione non esclude la diagnosi, che deve essere comunque effettuata entro sei mesi dalla stessa.
Non esitare
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